Il Ministro Spadafora ha distribuito la prima bozza del c.d. “testo unico sullo sport”, ovvero il decreto delegato di cui alla L. 86/2019. La scelta, del tutto condivisibile, è stata quella di riunire in un unico testo tutte le deleghe indicate nel testo legislativo. Si tratta di una vera e propria revisione di tutta la governance e la disciplina dello sport italiano, sino ad oggi sostanzialmente regolata da tre provvedimenti: ill D.Lgs. 242/1999 (decreto Melandri) che riguarda la parte istituzionale sullo sport, della L. 91/1981 sul professionismo sportivo e dall’art. 90 L. 289/2002 per quanto riguarda lo sport dilettantistico. Ad una prima lettura questa prima bozza, soprattutto in una prospettiva così ambiziosa come il riordino dello sport, contiene alcune luci ma anche molte ombre ma si spera che con il contributo delle forze politiche, si potrà riordinare in maniera ottimale la complessa materia. In primis viene finalmente definito cosa deve intendersi per sport: si parla di qualsiasi forma di attività fisica. Ed il primo problema che balza agli occhi è legato al riconoscimento nella categoria delle attività sportive di giochi in cui prevale la componente mentale (giochi di carte per esempio il burraco) .
Cominciamo con le componenti istituzionali: sino ad oggi, il referente a cui lo Stato aveva affidato ogni competenza in materia di sport era il Coni, ora le competenze sono distribuite tra tre soggetti: il Coni, la società Sport e Salute e l’ufficio sport (futuro dipartimento) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da evidenziare che, essendo rimasto al Coni solo la competenza in materia di “preparazione degli atleti”, i rappresentanti degli enti di promozione sportiva escono dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale del Coni e sono sostituiti dai rappresentanti dei gruppi militari e di Stato. Al Coni viene riassegnata una pianta organica di personale al fine di meglio evidenziare l’autonomia tra detto ente e la Sport e Salute spa. Sul territorio il Coni manterrà la sua presenza istituzionale con il Presidente regionale mentre la struttura operativa prima alle sue “dipendenze” diventerà un comitato territoriale per la promozione dello sport, presieduto da un rappresentante della Regione e composto da membri indicati dall’amministrazione scolastica, dal Coni, dal Cip, da Sport e Salute e dagli enti di promozione sportiva. Sarà accentuato il carattere prettamente privatistico delle Federazioni e delle discipline sportive associate ed i loro bilanci non saranno più approvati dalla Giunta nazionale del Coni ma direttamente dai Consigli Federali. Solo in caso di parere contrario da parte del Collegio dei revisori si procederà alla convocazione dell’ assemblea generale della Federazione o della disciplina associata per l’approvazione del bilancio. Il riconoscimento degli enti di promozione sportiva è affidato all’ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nuova disciplina anche in materia di società sportive dilettantistiche. Viene infatti previsto, in analogia con quanto indicato dal D.Lgs. 112/2017 per l’impresa sociale, che possono diventare tali tutte le società di cui al libro V del codice civile. Uno dei problemi da risolvere è come possano, le società di persone, fattispecie collocate all’interno del libro V del codice civile, garantire l’assenza del fine di lucro come richiesto, atteso che non è prevista in tal caso la separazione del patrimonio della società da quello dei singoli soci. La novità più rilevante appare essere il recepimento, da tempo auspicato, del principio già presente per le imprese sociali, che prevede la possibilità, nelle società sportive dilettantistiche, di destinare una quota inferiore al 50% degli utili o degli avanzi di gestione annuali, alla distribuzione di dividendi ai soci in misura comunque non inferiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato.
Si tratta di una riedizione, riveduta e corretta in modo da renderla più confacente alla realtà dello sport, di quella che era stata la società sportiva dilettantistica lucrativa, poi abrogata. Contrariamente a quanto accade oggi ( e per fortuna) viene previsto che la finalità sportiva debba essere prevalente e l’eventuale esercizio di attività diverse deve essere solo secondario e strumentale. Altra novità è la previsione della ammissibilità del rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. Viene definita la clausola di incompatibilità per gli amministratori di ricoprire qualsiasi carica (ergo anche di carattere non amministrativo) in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operano nell’ambito della medesima federazione o disciplina sportiva associata. Sono confermate, in maniera ad oggi molto disordinata, alcune agevolazioni tributarie a cominciare dalla non applicabilità della ritenuta di cui all’articolo 28 D.P.R. 600/1973 ai contributi del Coni, delle FSN e degli Eps, l’imposta di registro in misura fissa agli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, la conferma della presunzione di spesa pubblicitaria delle sponsorizzazioni fino a 200.000 €, l’applicabilità dell’art. 4 comma quarto del decreto Iva. Tale ultima indicazione, se confermata, potrebbe far cessare le preoccupazioni sull’applicabilità di tale disposizione alle società sportive dilettantistiche.
Finalmente le tutele lavoristiche, previdenziali ed assicurative che esistono normalmente in altri lavori, verranno estese e garantite anche ai lavoratori sportivi del mondo dilettantistico con norme contributive e fiscali che pur tenendo conto della particolarità del settore, tuteleranno i lavoratori come mai prima d’ora. La cosa non ha riscontrato molto successo tra i dirigenti sportivi che non sarebbero contenti di dover versare contributi ai lavoratori sportivi e di dover offrire loro garanzie, come per i lavoratori di altri settori.
Si sta anche valutando l’introduzione del docente di Educazione motoria nelle scuole primarie e che riguarderebbe i laureati in scienze motorie. Per la prima volta sarà disciplinata la figura di Agente Sportivo, sia in termini di requisiti di accesso alla professione che di compensi e incompatibilità. Per quanto concerne il professionismo femminile non ci sarà più distinzione del genere ma un equilibrio tra realtà maschili e femminili, colmando le differenze che ci sono state fino ad oggi. I Gruppi Militari verranno gestiti dalla governance sportiva e cosa importante, gli atleti paraolimpici potranno essere reclutati nei Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato. Verrà finalmente abrogato anche nel settore dilettantistico il vincolo sportivo, già eliminata negli anni ’80 nel professionismo. Con l’approvazione del Testo Unico, la vigilanza del CONI sulle Federazioni riguarderà solo gli aspetti sportivi, mentre quelli economici, contributivi e controllo dei bilanci sarà in capo alle competenze del Governo.