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RIFORMA LAVORO SPORTIVO

La recente riforma dello sport, con i Dlgs.36 eseguenti del luglio 2021 ha finalmente posto riparo ad una problematica annosa e delicata e mi riferisco alla regolamentazione del lavoro sportivo, cercando di disciplinare tutte quelle figure, in particolare, che non hanno mai avuto una precisa collocazione, nell’ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa. In primis i

PUNTI CARDINE DELLA RIFORMA DELLO SPORT

  1. Si fornisce l’identikit del “lavoratore sportivo”, che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta, e si chiariscono le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; nell’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021.È quindi lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato e ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
  2. Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria;
  3. Si prevedono differenziazioni nelle regole applicabili nell’area del professionismo e a quello del dilettantismo, oltre a inserire disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato italiano paralimpico , nonché in tema di formazione dei giovani atleti;
  4. Le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina specifica che aiuta a tenere separato l’àmbito del rapporto di lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi;
  5. Si disciplina il trattamento pensionistico e sono inserite delle tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;
  6. Si interviene sul trattamento tributario dei contratti in ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di carattere amministrativo a favore di Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

LAVORATORE SPORTIVO SUBORDINATO

Per i contratti di lavoro subordinato sportivo è dettata una disciplina speciale, comune al settore professionistico e dilettantistico (art. 26 del DLgs. 36/2021).

Sono previste numerose deroghe rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato Al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applicano alcune disposizioni applicabili alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato, tra cui quelle relative ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo o per giusta causa, quelle in materia di autorizzazione all’utilizzo di impianti audiovisivi, i divieti di accertamenti sanitari, le norme a tutela delle mansioni e quelle relative ai procedimenti disciplinari

Il lavoro sportivo di tipo subordinato può essere a tempo indeterminato oppure a termine; il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa:

  • la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;
  • la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva.
  • Inoltre, è possibile stipulare contratti di apprendistato per la formazione dei giovani atleti non solo sportiva ma anche culturale ed educativa e in vista dell’accesso all’attività lavorativa, nelle forme e nei termini previsti dal decreto legislativo n. 36/2021. I rapporti di apprendistato sportivo si risolvono automaticamente al termine del periodo formativo fissato nel contratto, diversamente da quanto è previsto dalla disciplina generale dell’apprendistato.

Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo può essere contrattualizzato come lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa che si presume laddove: La durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non superi le 24 ore settimanali, oltre al tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; e Le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

L’ASSICURAZIONE INAIL CONTRO GLI INFORTUNI PER CHI

  1. Ha un contratto subordinato in qualsiasi ambito, compresi i giovani atleti assunti in apprendistato;
  2. I collaboratori amministrativi nell’area del dilettantismo

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa continua ad applicarsi la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2022 n. 289. Per tutte le altre categorie, si attivano le assicurazioni previste dalle specifiche discipline del settore d’appartenenza. I lavoratori occasionali non sono lavoratori sportivi e a essi si applicano le norme ordinarie

I CONTROLLI SANITARI

Con la riforma dello sport si prevede che il lavoratore sportivo sia sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive. L’idoneità alla mansione prevista, se non riferita all’attività sportiva, deve essere rilasciata dal medico competente che utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Per i lavoratori che ricevono compensi inferiori ai 5mila euro è prevista una semplificazione: possono beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro con focus sull’attività svolta.

Avv. Claudio Russo, esperto di diritto sportivo

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